giovedì 27 settembre 2007

Considerazioni sui "diritti acquisiti"

La compagna Odetta Fuiano ha elaborato una serie di considerazioni, di carattere legale e giuridico, utili a contrastare le tesi relative ai "diritti acquisiti" in edilizia.
Pubblichiamo, quindi, di seguito, il suo breve ed agile lavoro quale contributo (che crediamo e speriamo utilie) per le compagne ed i compagni dei comuni dei Castelli Romani.

Odetta Fuiano
CONSIDERAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI


Affermare che eventuali modifiche delle delibere urbanistiche adottate
andrebbero a ledere diritti acquisiti dei proprietari delle aree contraddice
quello che è l'orientamento unanime della giurisprudenza, che viene di seguito
illustrato.

Considerazioni


  1. In generale il Comune ha facoltà ampiamente discrezionale di modificare precedenti previsioni urbanistiche, senza obbligo di motivazione specifica per le singole zone, essendo sufficiente una indicazione congrua delle esigenze da soddisfare che siano coerenti con criteri di ordine tecnico/urbanistico (vedi ad esempio sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 3 Luglio 2000 numero 346).

  2. Non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile. Pertanto, la polverizzazione della motivazione sarebbe in contrasto con la natura della variante generale, che non richiede altra motivazione che quella dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano. (cfr. Ad. Plen. n. 24 del 1999 cit.; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078). Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314.

  3. Le scelte urbanistiche non comportano di regola la necessità di specifica motivazione che tenga conto delle aspirazioni dei privati, quando si tratti di variante al piano vigente, o di modificare scelte precedenti, essendo obbligatoria una congrua motivazione, per giustificare scelte differenti, solo in presenza di impegni già presi con la stipula di una convenzione di lottizzazione, o quando lo strumento incida su aspettative qualificate (CONSIGLIO DI STATO Sez. IV 30 marzo 2004, decisione n. 4407)
  4. Le evenienze che, uniche, giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali, (cfr. da ultimo Ad. plen. n. 24 del 1999 cit.; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078;): a) nel superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore và riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione, dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio – rifiuto su una domanda di concessione – (cfr. Ad. Plen. n. 24 del 1999, cit.; 8 gennaio 1986, n. 1); c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. sez. IV, 9 aprile 1999, n. 594). Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314.
  5. Le scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione del piano costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (cfr. ex plurimis e di recente, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078; sez. IV, 8 febbraio 1999, n. 121). Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314.
  6. Solo nel caso di varianti che vanno ad incidere su terreni già sottoposti a piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato o di varianti limitate ad un determinato terreno, la variante tesa a modificare la destinazione ha bisogno di una puntuale motivazione; questa motivazione deve dimostrare la prevalenza del nuovo interesse pubblico su quello privato (vedi ad esempio sentenza del Consiglio di Stato sez IV del 5 Dicembre 1994 numero 992).
  7. Sono legittime le varianti dichiarate destinate a salvaguardare l'ambiente che non contengano una diffusa analisi argomentativa, tenendo presente il valore fondamentale della tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione (vedi ad esempio sentenza del Consiglio di Stato sez IV del 20 Marzo 2001 numero 1679).